Decreto Legislativo 3 apr. 2006, n. 152 – Indice
19 Gennaio 2020Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Artt. 53-108
19 Gennaio 2020Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
ART. 2
(finalità)
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 3
(criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi)
1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all’integrazione delle nonne tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 4
(contenuti e obiettivi)
1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, con i seguenti obiettivi:
1) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
2) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
3) promuovere l’utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, con i seguenti obiettivi:
1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;
2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto di intervento da valutare;
4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
5) favorire la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;
8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed e’ preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.
4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possano avere un impatto importante sull’ambiente ed e’ preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi sull’ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell’approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione.
5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.
ART. 5
(definizioni)
1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende per:
a) procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS: l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
b) procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA: l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto e’ sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell’opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonche’ della messa in esercizio delle relative attività;
d) piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonche’ le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell’approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l’approvazione;
e) progetto di un’opera od intervento: l’elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
f) modifica sostanziale di un piano, programma o progetto: la modifica di un piano, programma o progetto approvato che, a giudizio dell’autorità competente, possa avere effetti significativi sull’ambiente;
g) modifica sostanziale di un’opera o intervento: l’intervento su un’opera già esistente dal quale derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell’Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l’intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in se’ considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie;
h) proponente o committente: l’ente o la pubblica autorità cui compete l’adozione di un piano o programma o, in genere, che ne richiede l’approvazione, nonche’ l’ente o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l’autorizzazione relativa ad un progetto privato;
i) rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, nonche’ delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma;
l) studio d’impatto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente una descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione, l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto sull’ambiente, nonche’ contenente il confronto con le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all’opera o all’intervento progettato e dell’ambito territoriale interessato;
m) giudizio di compatibilità ambientale: l’atto con il quale l’organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;
n) autorizzazione: la decisione dell’autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto;
o) autorità competente: l’amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase;
p) consultazione: l’insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto;
q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonche’, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche’ le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse;
s) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-ecomomiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo;
t) procedura di verifica preventiva: il procedimento preliminare, che precede la presentazione della proposta di piano o programma, oppure la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, oppure se un determinato progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
u) fase preliminare: il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale.
ART. 6
(commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, e’ istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa.
2. La Commissione assicura al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la Commissione provvede all’istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale.
3. La Commissione e’ composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonche’ fra dirigenti della pubblica amministrazione.
4. L’attività della Commissione e’ articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:
a) valutazione ambientale strategica;
b) valutazione di impatto ambientale;
c) prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L’individuazione delle professionalità necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefmito ordine di turnazione.
6. In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall’esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione e’ integrata dall’esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall’attività.
7. Ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse.
8. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione e’ costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all’istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta.
TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS
ART. 7
(ambito d’applicazione)
1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonche’, qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.
5. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’autorità competente all’approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente secondo i criteri di cui all’Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.
6. Nell’esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 6.
7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.
8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
ART. 8
(integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione)
1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.
2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l’adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all’approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell’approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l’approvazione dei piani sottordinati.
ART. 9
(rapporto ambientale)
1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell’approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.
2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonche’ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.
3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all’Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l’autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.
5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.
ART. 10
(consultazioni)
1. Prima dell’approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma e del pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.
3. Dell’avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell’interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.
4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell’eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.
ART. 11
(consultazioni transfrontaliere)
1. Qualora l’attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell’articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.
2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l’autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.
ART. 12
(giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto)
1. Prima dell’approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 10, nonche’ gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell’articolo 11.
2. In base agli esiti dell’esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l’autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio e’ trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l’approvazione. L’inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l’esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all’entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.
3. L’approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e’ tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 11, nonche’ le ragioni per le quali e’ stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria per l’approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non e’ stata attivata, l’autorità competente all’approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.
ART. 13
(informazioni circa la decisione)
1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e’ tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 3.
2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall’autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.
ART. 14
(monitoraggio)
1. Le autorità preposte all’approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.
3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e’ data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 3.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE
ART. 15
(piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.
ART. 16
(avvio del procedimento)
1. Per i piani e programmi di cui all’articolo 15, prima dell’avvio del procedimento di approvazione il piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all’articolo 6 e agli altri Ministeri eventualmente interessati.
2. Per i piani e programmi di cui all’articolo 15, prima dell’avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale.
3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata nei modi previsti dall’articolo 10, comma 3.
4. Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e comunque all’avvio dell’istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell’avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio.
ART. 17
(istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale)
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all’articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell’articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione e’ integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6.
2. Ove la sottocommissione verifichi l’incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l’integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.
3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche’ le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
4. In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione.
5. Il parere espresso dalla sottocommissione e’ immediatamente trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede all’adozione del giudizio di compatibilità ambientale.
6. L’inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica l’esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 12, comma 2.
ART. 18
(effetti del giudizio di compatibilità ambientale)
1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’articolo 17.
2. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale e’ comunque allegato al piano o programma inoltrato per l’approvazione.
3. Ai fini dell’approvazione del piano o programma si applica l’articolo 12, comma 3.
ART. 19
(procedura di verifica preventiva)
1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonche’ le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7.
2. La verifica e’ eseguita dall’autorità competente all’approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 6, che si pronuncia, in base ai criteri di cui all’Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l’istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l’istruttoria di cui all’articolo 17; inoltre, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalità di informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 16.
3. Qualora nel corso dell’istruttoria per l’approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma già approvato, venga rilevato che non e’ stata esperita la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura e’ attivata dall’autorità competente all’approvazione, la quale, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all’articolo 6 tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.
ART. 20
(fase preliminare)
1. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, la fase preliminare di cui all’articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione di cui all’articolo 6.
2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, di apposita sottocommissione con la quale interloquire.
3. Al termine della fase preliminare, la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 16.
4. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l’istruttoria di cui all’articolo 17.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE
ART. 21
(piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o provinciale)
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all’articolo 7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.
ART. 22
(procedure di vas in sede regionale o provinciale)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all’articolo 21.
2. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
TITOLO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VIA
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA
ART. 23
(ambito di applicazione)
1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti di cui all’elenco A dell’Allegato III alla parte seconda del presente decreto, ovunque ubicati;
b) i progetti di cui all’elenco B dell’Allegato III alla parte seconda del presente decreto che ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) i progetti elencati di cui all’elenco B dell’Allegato III alla parte seconda del presente decreto che non ricadano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell’Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, a giudizio dell’autorità competente richiedano ugualmente lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale;
d) i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano dette opere o interventi.
2. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1, lettera a), ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente titolo i progetti di seguito elencati che, a giudizio dell’autorità competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
c) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell’esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.
5. Per i progetti di cui ai commi 1, lettera c), e 4, lettere a), b) e c), si applica la procedura di verifica di cui all’articolo 32. Nel corso di tale procedura di verifica, per i progetti di cui al comma 4 l’autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell’eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della direttiva 85/337/CEE.
6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto tale procedura tiene conto delle prescrizioni definite nell’allegato 2 del medesimo decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.
7. Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati esclusivamente alla difesa nazionale di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dispone, su proposta del Ministro della difesa, l’esenzione da ogni verifica di compatibilità ambientale soltanto per i progetti relativi a lavori coperti da segreto di Stato.
ART. 24
(finalità della via)
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonche’ gli obiettivi di garantire l’uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente;
d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;
e) siano garantite l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento;
f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
ART. 25
(competenze e procedure)
1. La valutazione di impatto ambientale compete:
a) per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni di cui al presente capo I ed al capo II;
b) negli altri casi, all’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle attribuzioni della competenza al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I.
ART. 26
(fase introduttiva del procedimento)
1. Il committente o proponente l’opera o l’intervento deve inoltrare all’autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.
3. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati.
4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 5, in caso di recepimento di pareti, osservazioni o rilievi, eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l’interessato non ottemperi, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.
ART. 27
(studio di impatto ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale e’ predisposto a cura e spese del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, e’ facoltà del committente o proponente, prima dell’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere all’autorità competente che venga esperita una fase preliminare avente lo scopo di definire, in contraddittorio con l’autorità medesima, le informazioni, comprese nell’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine, il committente o proponente presenta una relazione che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l’elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. L’autorità competente, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al committente o proponente, successivamente all’avvio della procedura di valutazione di impatto ambiental e, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.
3. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o intervento progettato devono essere consultate, al momento della decisione, sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
4. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell’ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione dell’intervento, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. Qualora il committente o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza imprenditoriale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, può produrre, unitamente alla versione completa, anche una versione dello studio di impatto ambientale priva di dette informazioni. L’autorità competente, valutate le ragioni di riservatezza addotte dal proponente, può disporre che la consultazione dello studio di impatto ambientale da parte del pubblico interessato sia limitata a tale versione.
5. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta “pzione zero”, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
e) una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
6. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso.
7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
ART. 28
(misure di pubblicità)
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’individuazione degli uffici presso i quali, in via permanente o per casi specifici, sono depositati e consultabili dal pubblico i documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione, pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni e competenze.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese:
a) al deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate;
b) alla diffusione di un annuncio dell’avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalità stabilite dall’autorità competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell’interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.
3. Avverso le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal titolo III della parte seconda del presente decreto e’ sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi.
ART. 29
(partecipazione al procedimento)
1. Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’opera o intervento progettato può presentare all’autorità competente osservazioni scritte su tale progetto, soggetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale considera, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico.
2. L’autorità competente alla valutazione dell’impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.
3. L’inchiesta di cui al comma 2 sospende il termine di cui all’articolo 31, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo giorno da quello nel quale essa e’ stata indetta, qualunque sia lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo stesso termine, l’autorità competente redige una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all’articolo 31.
4. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall’autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e’ acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all’articolo 31.
5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all’autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.
ART. 30
(istruttoria tecnica)
1. L’istruttoria tecnica sui progetti di cui all’articolo 23 ha le seguenti finalità:
a) accertare la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell’atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonche’ l’idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l’impatto complessivo della realizzazione del progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.
ART. 31
(giudizio di compatibilità ambientale)
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti.
2. L’inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l’esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all’entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.
3. L’amministrazione competente all’autorizzazione definitiva alla realizzazione dell’opera o dell’intervento progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle opere e degli impianti e le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d’impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.
4. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonche’ le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.
ART. 32
(procedura di verifica)
1. Per i progetti di cui all’articolo 23, commi 1, lettera c), e 4, lettere a), b) e c), il committente o proponente richiede preliminarmente all’autorità competente la verifica ivi prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente.
2. Nel caso in cui l’autorità competente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale, si applicano gli articoli 26 e seguenti.
3. L’autorità competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche’ l’elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
ART. 33
(relazioni tra vas e via)
1. Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali e’ prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest’ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma.
ART. 34
(relazioni tra via e ippc)
1. Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche’ per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), di tali opere o interventi, e’ facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, ove il proponente manifesti la volontà di avvalersi della citata facoltà:
a) il progetto e lo studio di impatto ambientale, da presentarsi ai sensi della parte seconda del presente decreto, comprendono anche le informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con il necessario grado di dettaglio;
b) i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste dalla parte seconda del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
c) in pendenza della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso;
d) l’istruttoria sullo studio di impatto ambientale e’ condotta dagli organi preposti alla istruttoria sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale e il relativo parere di valutazione di impatto ambientale e’ integrato da quanto riguarda gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, in conformità ai principi comunitari e al dettato delle relative norme di attuazione;
e) una volta conclusa la procedura di valutazione dell’impatto ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale viene comunicato anche all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale che riprende il relativo procedimento con la trasmissione del predetto giudizio alle amministrazioni di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l’espressione del parere di competenza; restando le fasi precedenti assorbite nella già esperita procedura, la conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e’ tenuta nei successivi trenta giorni, contestualmente alla fase finale della conferenza di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
f) l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale emesso sul progetto dell’opera o intervento per il quale detta autorizzazione e’ stata richiesta;
g) e’ tenuto a corrispondere un unico corrispettivo nella misura stabilita con il decreto di cui all’articolo 49, comma 2.
3. Le modifiche agli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto.
4. Le modifiche progettate per gli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che ai sensi dell’articolo 10 di tale decreto legislativo non risultino sostanziali, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi di quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche’ per le modifiche sostanziali agli stessi, secondo la definizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), la procedura di valutazione dell’impatto ambientale e’ integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Si applica il comma 2 del presente articolo, ad esclusione del disposto di cui alla lettera c).
6. Le modifiche agli impianti di produzione di energia elettrica e relative opere connesse, che siano soggetti anche alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e che costituiscano mere attuazioni di prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e nell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto e sono da ricomprendere nei relativi provvedimenti di autorizzazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE
ART. 35
(progetti sottoposti a via in sede statale)
1. Compete al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione interessata e sulla base dell’istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23 nei casi in cui si tratti:
a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all’esercizio da parte di organi dello Stato;
b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su più regioni;
c) di opere o interventi che possano avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea.
2. Per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo II integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.
ART. 36
(procedimento di valutazione)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all’articolo 35 devono essere inoltrati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all’articolo 6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l’opera o intervento progettato interessi più regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica.
2. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di più enti locali, può essere depositato presso ciascuna provincia e ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla porzione dell’opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilità e’ ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i relativi enti di gestione.
3. Resta ferma la facoltà per il committente o proponente di richiedere in via preventiva al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la definizione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, di modalità di divulgazione più adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalità, su espressa richiesta del committente o proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per il quale l’autorità designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell’articolo 42, comma 3.
4. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri.
5. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), l’annuncio dell’avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente, almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione territorialmente interessata.
6. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, può presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, oppure direttamente alla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta comunicazione del progetto.
7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell’istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 37, si pronuncia sulla compatibilità ambientale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro novanta giorni dalla data dell’ultima delle pubblicazioni di cui al comma 5, e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall’ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza.
8. L’inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l’esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 31, comma 2.
9. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 35, il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilità del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, può proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di revisione il Consiglio dei Ministri si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.
ART. 37
(compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva)
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all’articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell’articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione e’ integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11.
2. Ove la sottocommissione verifichi l’incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l’integrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, o entro il diverso termine specificato nella richiesta di integrazioni stessa in considerazione della possibile difficoltà a produrre determinate informazioni, il procedimento viene archiviato. E’ comunque facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.
3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche’ le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 36, commi 4 e 6, e 39, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati articoli 36, commi 4 e 6, e 39, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
4. Il parere emesso dalla sottocommissione e’ trasmesso, entro dieci giorni dalla sua verbalizazione, dal competente vicepresidente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’adozione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del comma 7 dell’articolo 36.
5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresì, il compito di verificare l’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso.
6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico rapporto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e 6, il proponente e’ tenuto, pena la decadenza dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto o del titolo abilitante alla trasformazione del territorio, a trasmettere il progetto definitivo alla competente sottocommissione prima dell’avvio della realizzazione dell’opera.
ART. 38
(fase preliminare e verifica preventiva)
1. Per i progetti di cui all’articolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6 provvede all’istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte direttamente al vicepresidente della Commissione competente per materia, che provvede alla costituzione, secondo i criteri di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, delle sottocommissioni cui vengono assegnate le relative istruttorie.
3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare relativa ad un determinato progetto provvede poi anche all’istruttoria di cui all’articolo 37 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per la verifica preventiva in caso di esito positivo di detta procedura preliminare.
ART. 39
(procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)
1. Qualora l’opera o l’intervento progettato possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.
2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo stesso Stato, qualora non vi si sia già provveduto, devono essere trasmessi in copia la domanda del committente o proponente, il progetto dell’opera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2 viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto Stato non abbia adottato la decisione di esprimere il proprio parere previa consultazione al proprio interno delle autorità competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.
4. Modalità più dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro interessato, ferma restando la previsione di condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.
5. In pendenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine della procedura resta sospeso.
ART. 40
(effetti del giudizio di compatibilità ambientale)
1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonche’ le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.
2. Il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti deve, in particolare, essere acquisito dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione definitiva alla realizzazione dell’opera o dell’intervento progettato.
3. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d’impatto ambientale. Negli altri casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.
4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.
ART. 41
(controlli successivi)
1. Qualora durante l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 35 la Commissione di cui all’articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE
ART. 42
(progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale)
1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell’articolo 35.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle soglie di cui all’elenco B dell’Allegato III alla parte seconda del presente decreto fino alla misura del venti per cento.
3. Qualora dall’istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l’opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell’Unione europea, l’autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi e’ facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento.
4. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l’autorità competente adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
ART. 43
(procedure di via in sede regionale o provinciale)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all’articolo 42, comma 1.
2. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d’impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:
a) l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) l’organo tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
d) le eventuali modalità, ulteriori o in deroga rispetto a quelle indicate nella parte seconda del presente decreto, per l’informazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare appropriate forme di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b).
5. Qualora durante l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 42 siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, l’autorità competente, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.
ART. 44
(termini del procedimento)
1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.
ART. 45
(coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l’armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l’integrazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.
ART. 46
(procedure semplificate ed esoneri)
1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonche’ per le richieste di verifica di cui all’articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
2. Per i progetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.
ART. 47
(obblighi di informazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 48
(abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
d) l’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000;
g) l’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
i) l’articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
m) l’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
n) l’articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all’articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attività già di competenza delle commissioni di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 5, di volta in volta costituite.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall’articolo 49, comma 2, resta sospesa l’applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l) ed m), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
ART. 49
(provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)
1. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, e’ adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui all’articolo 6 fino alla scadenza del quarto anno dall’entrata in vigore della parte seconda del presente decreto; tale commissione viene integrata nei casi e con le modalità previste dall’articolo 6, commi 6, 7 e 8.
2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese le verifiche preventive di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi 1 e 2, la fase preliminare e quella di conduzione di procedimenti integrati ai sensi dell’articolo 34, comma 1, nonche’ i compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all’articolo 6. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla dimensione e complessità del progetto, al suo valore economico, al numero ed alla tipologia delle componenti ambientali interessate, tenuto conto della event uale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine, per gli impianti di competenza statale gli importi delle tariffe vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati entro sessanta giorni allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia autonoma comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui all’articolo 6, comma 6, con l’ordine di turnazione secondo il quale, all’occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.
4. L’operatività della Commissione di cui all’articolo 6 e’ subordinata all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dal comma 2.
5. Sono comunque confermate le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
6. Al fine di garantire l’operatività della commissione di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 18, comma 2 del citato decreto legislativo n. 59/2005, e fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche’ per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta commissione nominata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 4 gennaio 2006, e’ posto a carico del richiedente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad curo venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e’ riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. L e somme di cui al presente comma s’intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l’obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale differenza risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
ART. 50
(adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche’ le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.
ART. 51
(regolamenti e norme tecniche integrative – autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese)
1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all’articolo 6.
4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all’articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all’emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3.
5. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, si provvederà ad accorpare in un unico provvedimento, indicando l’autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore.
ART. 52
(entrata in vigore)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonche’ i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza.